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Per dimostrare la conformità del prodotto ai requisiti essenziali, la maggior parte delle Direttive del Nuovo Approccio prescrive al Fabbricante di documentare le scelte progettuali e costruttive adottate: questi riscontri sono in altre parole lo strumento con cui il Fabbricante può dimostrare di aver soddisfatto i requisiti essenziali e le norme applicabili.
Questa documentazione permette inoltre di definire la destinazione d'uso della macchina per verificare la correttezza del suo utilizzo e l'adeguatezza delle azioni per mantenerla in efficienza durante tutta la sua esistenza, fino allo smantellamento finale. La Direttiva Macchine non si discosta da questa linea procedurale: in caso di contestazione da parte degli Enti nazionali preposti, il Fabbricante deve fornire la dimostrazione oggettiva e documentale della sicurezza del suo prodotto e di come sono stati soddisfatti i requisiti applicabili alla sua macchina.Questa documentazione prende il nome di Fascicolo Tecnico della costruzione. Nella Decisione 90/683/CEE del 13.12.90, il Consiglio delle Comunità Europee ha deciso che : "L'obiettivo essenziale di una procedura di verifica della conformità è di permettere all'autorità pubblica di assicurarsi che un prodotto immesso sul mercato sia conforme ai requisiti espressi nelle disposizioni delle direttive, in particolare per quanto concerne la salute e la sicurezza degli utilizzatori e dei consumatori". Viene quindi sancito quanto già detto in precedenza, e cioè che l’autorità "presume" non conforme il prodotto fino a che il Fabbricante non dimostra documentalmente la correttezza della costruzione e dell'immissione sul mercato. Il Fascicolo Tecnico deve perciò giustificare come sono stati affrontati e risolti i rischi legati all'uso normale della macchina e al suo impiego ragionevolmente prevedibile, durante il periodo di vita previsto per la macchina (dall'immissione sul mercato alla sua dismissione dall'uso). Poiché il Fascicolo Tecnico deve essere disponibile per lungo tempo (almeno 10 anni) esso costituisce l'unico mezzo di cui il fabbricante dispone per ricostruire a posteriori la propria buona fede al momento dell'apposizione della marcatura CE. Infine, nel caso che la macchina rientri in una delle tipologie elencate nell'Allegato IV della Direttiva, il Fascicolo Tecnico è lo strumento principale di valutazione della conformità della macchina e deve essere sottoposto perciò all'Organismo Notificato prescelto che, sulla base dei suoi contenuti e dell'esame di un esemplare della macchina, emette il certificato. Non esistono regole specifiche sul tipo e sul numero di documenti da allegare al Fascicolo Tecnico: esso deve essere un documento snello, facilmente consultabile, gestito e inserito nell'archivio dei documenti di lunga conservazione dell'azienda. Esso non deve documentare il know-how tecnologico del fabbricante: deve essere composto da tutti e soli quei documenti (p.e. disegni, calcoli di dimensionamento, ecc.) che dimostrano come il fabbricante ha soddisfatto i requisiti essenziali di sicurezza della macchina. La caratteristica principale del Fascicolo Tecnico deve perciò essere l'agilità: deve essere strutturato secondo le esigenze del fabbricante, in funzione della tipologia di macchina, delle procedure interne d’archiviazione dei documenti, della tipologia di costruzione (serie o esemplare unico), ecc. L'Allegato V della Direttiva descrive i contenuti richiesti al Fascicolo Tecnico: la sua struttura, in altre parole come i vari documenti che lo compongono si susseguono, non è predeterminata anche se vi sono utili indicazioni di cui il redattore deve tener conto. In particolare il Fascicolo Tecnico deve contenere un esemplare del Manuale delle Istruzioni per l'Uso della macchina, possibilmente nella stessa redazione (lingua, impaginazione, ecc.) consegnata fisicamente all'utilizzatore poiché è assai importante documentare "come" l'operatore è stato informato in merito all'uso sicuro della macchina. Infine, l'Allegato V prescrive che il Fascicolo Tecnico deve essere redatto in una delle lingue ufficiali della Comunità, salvo quanto prescritto per il Manuale per il quale la Direttiva fornisce prescrizioni più limitative (vedi. Allegato I - R.E. 1.7.4 - comma b). La lingua del Fabbricante può essere utilizzata se egli risiede in uno degli Stati Comunitari. Come detto nell'articolo 11 e nell'Allegato V al punto 4.a della Direttiva, in caso d’istanza motivata il fabbricante deve mettere a disposizione dell’autorità la sezione del Fascicolo Tecnico relativa a specifico/i Requisito/i Essenziale/i di Sicurezza: ciò deve avvenire in un tempo "compatibile con la sua importanza", in altre parole ragionevolmente breve in funzione delle caratteristiche d’urgenza della richiesta. Questo vuole affermare che il Fabbricante non è tenuto a disporre fisicamente del Fascicolo Tecnico, ma deve essere in grado di poterlo ricostruire rapidamente (p.e. per mezzo d’opportuni riferimenti a documenti d'archivio, attraverso richiesta a subfornitori, ecc.). Il Fascicolo Tecnico deve essere conservato dal fabbricante o dal mandatario per almeno 10 anni a decorrere dalla data d’immissione sul mercato della macchina o dell'ultimo esemplare di macchina se si tratta di una fabbricazione in serie. Ricordiamo infine che il Cliente non può mai avvalersi della Direttiva per esigere la presentazione del Fascicolo Tecnico: tale prerogativa è riservata alle sole autorità nazionali competenti. |